La legge che definisce la figura del tutore volontario è la legge 47 del 2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”) con le sue successive integrazioni e modifiche.
Il tutore volontario è un cittadino che si mette a disposizione per esercitare la rappresentanza legale di un bambino/a o ragazzo/a di minore età, straniero e giunto in Italia senza adulti di riferimento (ossia senza genitori o parenti a cui sono stati affidati).
Può farsi carico della tutela di un minore straniero non accompagnato (Msna) fino ad un massimo di 3 ragazzi. Nello specifico il tutore deve:
I minori di cui il tutore si prende cura sono accolti presso le strutture residenziali o da famiglie affidatarie. Il tutore volontario non è necessariamente l’affidatario.
Per diventare tutore volontario sono richiesti alcuni requisiti:
Per mettersi a disposizione come tutore volontario è necessario rispondere al bando di formazione e selezione per tutori volontari del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della propria Regione o Provincia autonoma o, se residenti in Abruzzo, a quello dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nazionale.
Tale disponibilità prevede un corso di formazione (24/30 ore) da superare e in seguito al quale, confermata la propria disponibilità a essere nominati tutori volontari dal tribunale per i minorenni, si viene inseriti nell’elenco istituito dalil Tribunale per i minorenni del proprio territorio di residenza o domicilio. Sono i giudici che nominano al bisogno un tutore volontario inserito nell’elenco per un msna, quando se ne presenta la necessità.