Adottare significa accogliere come figlio, in modo stabile, senza limiti di tempo e assumendosi ogni responsabilità che ne deriva, un bambino dichiarato in stato di abbandono e adottabile.
L’adozione nazionale è rivolta ai minori dichiarati adottabili in Italia dai Tribunali per i Minori e affidati ad una struttura di accoglienza o ad una famiglia affidataria.
L’adozione internazionale è rivolta a bambini che in qualsiasi paese del mondo sono stati dichiarati adottabili dalle rispettive autorità competenti.
Possono adottare coppie sposate da almeno tre anni con o senza figli. I coniugi sposati da meno di tre anni ma conviventi da tre o più anni (comprovando la convivenza) possono depositare la propria disponibilità all’adozione al Tribunale per i Minorenni presso cui intendono procedere, più facilmente quello di riferimento alla propria residenza. Nulla vieta di presentare la propria disponibilità presso più Tribunali.
La legge 184/83 (e le sue modifiche) che disciplina l’adozione impone che le coppie abbiano alcuni requisiti:
Infine la legge 184/83, prescrive che gli aspiranti genitori adottivi siano idonei ad educare, e in grado di curare e mantenere i bambini che intendono adottare.
Per la verifica di questi requisiti occorre una valutazione più approfondita e complessa che viene attivata dai Tribunali per i minorenni con l’incarico ai servizi socio-assistenziali degli Enti locali di residenza della coppia, in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie per garantire l’interdisciplinarità nell’osservazione della relazione di coppia e della disponibilità all’accoglienza di un figlio, nonché delle risorse per fronteggiare eventuali difficoltà.