Affido

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Affido:

Che cos'è?

L’affido familiare, normato dalla legge 184/83 (e sue modifiche), permette ad un bambino la cui famiglia è in temporanea difficoltà di essere accolto da un’altra famiglia mentre i servizi sociali competenti aiutano i suoi genitori a superare i problemi per i quali è stato necessario allontanare il figlio.

È quindi un’accoglienza temporanea che ha come obiettivo il rinserimento del bambino nella sua famiglia d’origine. La legge prevede che questo periodo sia di 2 anni, eventualmente rinnovabili se necessari al proseguimento del progetto di recupero della famiglia d’origine e della relazione genitoriale col proprio bambino. L’affidamento è progettato per periodi diversi in base alle esigenze del bambino, alle relazioni con la famiglia d’origine e alle motivazioni.

Le caratteristiche principali di questo tipo di accoglienza sono quindi: la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine e la previsione di rientro nella famiglia d’origine.

 

Esistono due tipi di affido:

  • consensuale, quando i genitori sono concordi con il provvedimento. Viene effettuato attraverso i Servizi Sociali ed è convalidato dal Giudice tutelare;
  • giudiziale, quando non vi è consenso dei genitori e l’affido è decretato dal Tribunale per i Minorenni

La normativa non richiede particolari requisiti per la disponibilità all’accoglienza affidataria. Infatti possono diventare affidatari famiglie con o senza figli o persone singole purché abbiano compiuto i 18 anni.

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Chi?

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Come?

L’iter non prevede alcuna forma di idoneità, ma percorsi formativi da sostenere presso associazioni che si occupano di accompagnare le famiglie nell’accoglienza o presso i Centri per l’Affido istituiti dagli Enti locali.

Essendo la tutela minori in carico ai Servizi Sociali, anche i progetti d’affido vedono come titolari questi stessi servizi che, su mandato del Tribunale per i minorenni, affidano i bambini ad una famiglia che risponda il più possibile alle esigenze affettive, educative e di cura del bambino stesso.

I genitori conservano la responsabilità genitoriale (a volte parzialmente), ma l’esercizio di questa (o parte di questa), così come il dovere di istruire e di educare il minore compete agli affidatari che, su delega dei servizi sociali, si impegnano ad agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori per favorirne il rientro.

È anche possibile che i Servizi Sociali, nell’ambito delle attività di aiuto alle famiglie, affidino il minore, senza nessuna formalizzazione giuridica, per alcune ore della giornata, per il fine settimana o per brevi periodi anche di vacanza.

L’affido inoltre può essere

  • a tempo pieno, quando il bambino vive presso la famiglia affidataria e incontra i genitori nei tempi e nelle modalità definite dal progetto
  • part-time quando il bambino sta con la famiglia affidataria per alcune ore al giorno o per alcuni giorni alla settimana o per periodi ben definiti (es: vacanze)

Per maggiori approfondimenti sull’iter per l’affidamento nazionale è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia